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Sintesi dell'attuale regolamentazione sul volo VDS |
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Scritto da Amministratore
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Lunedì 09 Febbraio 2009 13:21 |
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Obbligo del casco. Durante il volo su tutti gli ultraleggeri è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività.
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Biposto. È consentito l'uso del biposto a: istruttori, piloti con brevetto di pilota privato valido, piloti con almeno 30 ore di volo come responsabili ai comandi e superamento di apposito esame.
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Uso delle aree per decollo ed atterraggio. Si può decollare ed atterrare su qualsiasi area idonea con il consenso di chi può disporre dell'area. Per operazioni in prossimità o su aeroporti civili , occorre apposita autorizzazione.
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Limiti alle operazioni di volo. Si può volare su tutto il territorio dello Stato, comprese le zone di confine (il limite di volo a 4 km dal confine, è stato eliminato dalla legge 24 aprile 1998, n.128 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" - legge comunitaria 1995/97- art.22 comma 20-, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.88/L del 7 maggio 1998).
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Identificazione degli apparecchi. Per poter volare i velivoli devono essere muniti di targa metallica con il numero di identificazione rilasciato dall'AeCI. Lo stesso numero deve essere riportato sulla parte inferiore dell'ala con lettere, ciascuna, della misura minima di cm 30x15, in colore contrastante. Tutti i documenti di identificazione devono essere tenuti a bordo. Modifiche sostanziali, nonchè passaggi di proprietà o demolizioni devono essere comunicati all'AeCI.
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Norme di circolazione. Si può volare dall'alba al tramonto; altezza massima dal terreno 500 piedi (150 metri circa); il sabato ed i festivi altezza massima 1000 piedi (300 metri circa) ; distanza da aeroporti non ubicati entro ATZ : 5 Km. Per altezza massima si considera quella misurata rispetto al punto più alto nel raggio di 3 Km.
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Attestato di idoneità. Per poter volare è necessario possedere tale attestato rilasciato a seguito di corso presso una scuola certificata, esame, e visite mediche specifiche.
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Assicurazione. I velivoli devono essere coperti da assicurazione R.C.; massimali non inferiori a 500.000 Euro per sinistro, 500.000 Euro per persona, 500.000 Euro per animali o cosa.
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